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Le cure Palliative

Cose da sapere

Legge 38 del 15 marzo 2010

“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.

Cosa sono le cure palliative

L’art. 2, comma 1, lettera a), della Legge 38/2010 definisce le cure palliative come “l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.

Cos’è la terapia del dolore

La terapia del dolore è definita come “l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore” (art. 2, comma 1, lettera b).

Legge n. 219 del 22 dicembre 2017

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Art. 1

Tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (artt. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

Art. 2

“Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla Legge 15 marzo 2010, n. 38.

Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.

DPCM 12 gennaio 2017 – Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Il decreto ha definito i seguenti livelli di assistenza nell’ambito delle reti di cure palliative:

Art. 15 – Assistenza specialistica ambulatoriale

Prevede visite multidisciplinari per le cure palliative e per la terapia del dolore, inclusa la stesura del Piano di assistenza individuale (PAI) e le visite di controllo per la rivalutazione del PAI.

Art. 21 – Percorsi assistenziali integrati

È garantito l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona fin dalle fasi precoci della malattia attraverso la valutazione multidimensionale dei bisogni (VMD), sotto il profilo clinico, funzionale e sociale, e la predisposizione di un Piano di assistenza individuale (PAI).

Art. 23 – Cure palliative domiciliari

Tali cure debbono essere erogate dalle strutture Unità di Cure Palliative domiciliari (UCP) e non più nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata. Sono, infatti, le UCP che erogano sia le cure palliative di base che quelle specialistiche, garantendo l’unitarietà e l’integrazione dei percorsi di cura con un’équipe curante di riferimento sul percorso e non sul setting assistenziale.

Art. 31 – Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita

Viene garantito il complesso integrato delle prestazioni che sono erogate da équipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative-Hospice che, anche quando operanti all’interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria territoriale.

Art. 38 – Ricovero ordinario per acuti

Nell’ambito dell’attività di ricovero ordinario sono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche necessarie ai fini dell’inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del dolore e le cure palliative.


Qual è il momento più opportuno per rivolgersi alle cure palliative?


Criteri generici

  • Scelta soggettiva legata essenzialmente alla comparsa di sintomi disturbanti nel decorso di una malattia cronica/inguaribile
  • Risposte/soluzioni non efficaci proposte da altri medici curanti
  • Bisogno di essere considerati come individui

Criteri specifici

  • Evoluzione rapida di una malattia cronica
  • Accessi frequenti e ripetuti in ospedale con successivo ricovero
  • Prognosi infausta (decesso) entro pochi giorni-settimane-mesi
  • Sintomi fisici la cui gestione è problematica/complessa
  • Compresenza di sofferenza fisica-psicologica-sociale-spirituale